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Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 22/11/1983 Ud. (dep. 19/03/1984) Rv. 163210 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA EX ART. 61 N. 9 COD. PEN. - CRITERIO DIFFERENZIALE.*
Stato
decisa il 1983-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163210-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA EX ART. 61 N. 9 COD. PEN. - CRITERIO DIFFERENZIALE.*

L'elemento differenziale tra la malversazione e la truffa aggravata ex art. 61 n. 9 cod. pen. va ravvisato nel diverso modo di articolarsi, sul piano cronologico e causale, dell'Azione posta in essere dal colpevole in relazione all'elemento del possesso riferito all'oggetto materiale dei due reati. Invero, nella truffa il possesso costituisce il risultato di detta Azione, alla quale consegue, mentre nella malversazione costituisce il presupposto dell'Azione, che trova origine nella ragione di ufficio, e preesiste all'illecita conversione di esso in profitto dell'agente o altrui. (V mass n 155262; (V mass n 150271; (V mass n 144824).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)