Sez. U, Sentenza n. 292 del 15/12/2004 Ud. (dep. 13/01/2005) Rv. 229632 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - procedimenti riguardanti i magistrati | Regole derogatorie - Magistrati onorari - Applicabilità - Condizioni.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - procedimenti riguardanti i magistrati
La deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, si applica anche al magistrato onorario il cui incarico sia connotato dalla stabilità, e cioè dalla continuatività riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto questa, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nel plesso territoriale di riferimento, potrebbe ingenerare il sospetto, stante il rapporto di colleganza e di normale frequentazione tra magistrati della medesima circoscrizione, di un non imparziale esercizio della giurisdizione dei suoi confronti. (Fattispecie relativa a processo nel quale un vice pretore onorario aveva assunto la qualità di persona offesa dal reato e per il quale, in applicazione del principio sopra enunciato, la Corte ha ritenuto l'applicabilità della regola derogatoria, annullando entrambe le sentenze di merito). V. Corte cost. n. 390 del 1991
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 42 com. 7 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)