Sez. 1, Sentenza n. 30568 del 11/07/2003 Cc. (dep. 21/07/2003) Rv. 226117 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Regole derogatorie - Giudici di pace - Applicabilità .
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
La disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen., in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, trova applicazione anche nei confronti dei giudici di pace, essendo a costoro attribuito, sia pure per il periodo di tempo indicato nel decreto di nomina, il pieno e stabile esercizio della giurisdizione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ord. giud.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)