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Sez. 1, Sentenza n. 30568 del 11/07/2003 Cc. (dep. 21/07/2003) Rv. 226117 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Regole derogatorie - Giudici di pace - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226117-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI

La disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen., in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, trova applicazione anche nei confronti dei giudici di pace, essendo a costoro attribuito, sia pure per il periodo di tempo indicato nel decreto di nomina, il pieno e stabile esercizio della giurisdizione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ord. giud.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)