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Sez. 1, Sentenza n. 15679 del 21/06/2013 (Rv. 627232 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | "Status" di apolide - Persona nata su territorio macedone emigrata in Italia - Riconoscimento - Esclusione - Fondamento - Vizio ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per violazione della legge straniera - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627232-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Non può riconoscersi lo stato di apolide a persona nata in territorio della Repubblica di Macedonia, che vive sul suolo italiano da numerosi anni, qualora in base alla legge macedone sulla cittadinanza - che prevede una specifica disposizione per coloro che, nati sul territorio macedone, ne siano emigrati - debba ritenersi che egli sia cittadino di quello Stato per naturalizzazione, a nulla rilevando la mancata iscrizione del medesimo nei registri di cittadinanza nella Repubblica di Macedonia, che assume valore sostanzialmente dichiarativo. Ed infatti lo stato di apolidia, di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 57, è riconoscibile a coloro che siano privi di cittadinanza negli Stati con i quali intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento effettivo, e presuppone, pertanto un accertamento dello stato di cittadinanza in base alle normative di quegli Stati (nella specie, quella macedone), la violazione delle quali integra vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. ed è censurabile in cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/09/1954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)