Sez. 3, Sentenza n. 8360 del 21/04/2005 (Rv. 581710 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Obbligazioni contrattuali - Art. 57 legge n. 218 del 1995 e Convenzione di Roma del 1980 - Portata - Deduzione in cassazione della violazione o falsa applicazione della legge straniera - Ammissibilità - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE
Per il combinato disposto dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, secondo la quale le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla convenzione di Roma 19 giugno 1980 (senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili), e dell'art 3, comma primo, di detta convenzione, "il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, le quali possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso". Pertanto, qualora il rapporto controverso sia regolato dalla legge straniera, è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di detta legge, la cui interpretazione, al pari della legge nazionale, appartiene alla competenza istituzionale della Corte Cass. nell'esercizio della funzione di nomofilachia. (Nella specie, relativa alla normativa che disciplina l'uso della patente di guida automobilistica in Egitto, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la validità della patente rilasciata dallo Stato italiano, ammessa invece dall'art. 39, comma primo, della legge egiziana del traffico, correttamente interpretata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 19/05/1952 num. 1049, Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)