Sez. 1, Sentenza n. 10797 del 29/10/1998 (Rv. 520208 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE | Casa familiare - Assegnazione - Richiesta - Sussistenza della predetta qualità nell'immobile richiesto - Contestazione - Prova a carico del richiedente - Conseguenze - Assegnazione della casa in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE
Quando uno dei coniugi, in sede di divorzio (o separazione) invochi il provvedimento di assegnazione della casa familiare e l'altro contesti tale qualità dell'immobile, spetta a chi chiede il suddetto provvedimento dimostrare la sussistenza della contestata qualità, essendo, in difetto di tale prova, inibita al giudice l'applicazione delle speciali norme che disciplinano l'abitazione della casa familiare in caso di separazione e divorzio, e restando pertanto il rapporto assoggettato alla disciplina dei diritti reali o personali di godimento degli immobili, secondo quanto risultante dal titolo, atteso, peraltro, che l'art. 6 legge n. 898 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 11 legge n. 74 del 1987) esclude soltanto l'assegnazione della casa all'ex coniuge ed quale non convivono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, ma non impone né giustifica di per sè l'assegnazione in presenza dei suddetti figli, potendo anche l'assegnazione non essere disposta in favore di alcuno degli ex coniugi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)