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Sez. 3, Sentenza n. 12369 del 25/02/2003 Cc. (dep. 17/03/2003) Rv. 224364 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Disciplina edilizia - Ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire - Necessità - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224364-01

EDILIZIA - IN GENERE

Per la recente disciplina urbanistica ed edilizia, ivi compresa quella di cui all'art. 1 comma 6, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e agli art 3, comma 1, e 10, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) realizza l'ipotesi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, con conseguente necessità della concessione (ora sostituita dal permesso di costruire) la realizzazione di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, atteso che non è subordinato al preventivo rilascio del provvedimento "concessorio" solo l'intervento che non comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato l'ipotesi di ristrutturazione edilizia nell'integrale sostituzione della struttura di copertura di un immobile, realizzata a falde inclinate, con la creazione di nuovi pilastri e di un cordolo di appoggio).

Riferimenti normativi: Legge 21/12/2001 num. 443 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)