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Sez. 2, Sentenza n. 44960 del 30/09/2014 Cc. (dep. 29/10/2014) Rv. 260319 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Omessa notificazione alle parti private - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260319-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, l'omessa notificazione alle parti private del ricorso in cassazione non determina né l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del successivo grado di giudizio, potendo da detta omissione in astratto derivare soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, che risulta non consentita in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)