Sez. 5, Sentenza n. 5525 del 25/11/2008 Ud. (dep. 09/02/2009) Rv. 243157 - 01
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE | Omessa notificazione alle parti private - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE
L'omessa notificazione alle parti private dell'atto d'impugnazione non determina né l'inammissibilità del gravame, né la nullità del successivo grado di giudizio, derivando da essa soltanto la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)