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Sez. 1, Sentenza n. 36797 del 28/09/2006 Cc. (dep. 08/11/2006) Rv. 235269 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Esecuzione - Validità della nomina effettuata in fase di cognizione - Esclusione - Deroghe.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235269-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

In sede esecutiva la nomina del difensore di fiducia effettuata nella fase di cognizione non spiega automaticamente i suoi effetti, salvo che per quanto riguarda la notifica dell'ordine di esecuzione e del relativo decreto di sospensione, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 656 cod. proc. pen., norma preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)