Sez. 1, Sentenza n. 30366 del 22/05/2003 Cc. (dep. 18/07/2003) Rv. 225499 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Fase dell'esecuzione - Validità della nomina effettuata in fase di cognizione - Esclusione - Deroga.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA
Nella fase di esecuzione non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di merito, salvo che per quanto riguarda la notifica dell'ordine di esecuzione e del pedissequo decreto di sospensione, secondo la disposizione espressa dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., preordinata a consentire la proposizione delle istanze da essa stessa previste e non suscettibile di interpretazione analogica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)