Sez. 3, Sentenza n. 305 del 30/01/1968 (Rv. 331241 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE - LUOGO - DELEGA AD ALTRO GIUDICE - OBBLIGO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE - LUOGO - DELEGA AD ALTRO GIUDICE - OBBLIGO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - ESCLUSIONE.*
Il giudice ha la facolta, non l'Obbligo, di disporre, in determinati casi, l'assunzione di taluni mezzi di prova fuori dell'ambito territoriale di propria Competenza, con delega ad altro giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)