Sez. 6, Sentenza n. 6384 del 09/03/1998 Ud. (dep. 01/06/1998) Rv. 210905 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO | Dichiarazione dell'imputato di volere comparire all'udienza - Per mezzo del difensore - Validità - Udienze successive cui il dibattimento sia rinviato a nuovo ruolo - Efficacia della dichiarazione - Sussistenza - Necessità di ulteriore dichiarazione - Esclusione - Celebrazione dell'udienza senza la presenza dell'imputato - Nullità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO
Per la manifestazione della volontà di comparire all'udienza, di cui al comma secondo dell'art. 599 c.p.p. non è necessaria una richiesta formale di audizione, essendo sufficiente che la volontà sia esternata in qualsiasi modo, purché anteriormente all'inizio dell'udienza della quale si chiede il rinvio. La dichiarazione relativa, una volta effettuata, ancorché per mezzo del difensore (ai sensi del comma quarto dell'art. 100 c.p.p.), per una determinata udienza, conserva i suoi effetti anche per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo ruolo, con la conseguenza che, se quest'ultima udienza venga comunque celebrata senza la presenza dell'imputato, deve ritenersi la nullità di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.. (Nella specie, l'imputata, sottoposta all'obbligo di dimora in comune facente parte di un diverso distretto di corte d'appello rispetto a quello in cui si svolgeva il procedimento, aveva chiesto di comparire alla udienza, poi non tenutasi per impedimento della stessa richiedente, che aveva partorito da pochi giorni. Alla successiva udienza, la corte d'appello, nonostante la richiesta del difensore - in limine - di un ulteriore differimento, respingeva l'istanza sul rilievo che la domanda dell'imputata di presenziare si riferiva ad una precedente udienza, aggiungendo che l'istanza palesata alla successiva udienza era tardiva. La Cassazione ha annullato l'ordinanza dichiarativa dell'irrilevanza dell'impedimento e la sentenza emessa a seguito della celebrazione del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)