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Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 19/04/1972 (Rv. 357761 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA - VIZIO DI OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357761-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA - VIZIO DI OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il giudice di merito, pur non essendo vincolato dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha, qualora ritenga di doverne dissentire, il preciso Obbligo di indicare gli elementi di cui si e avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si e fondato e che l'hanno indotto a giungere ad una diversa conclusione, perche soltanto in tal modo e possibile controllare il processo logico della decisione adottata, risolvendosi, in caso contrario, la mancata confutazione in omessa motivazione su un punto decisivo, che rende la sentenza censurabile a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ. ma quando il giudice di merito abbia dato ragione del suo dissenso, confutando sul terreno della tecnica e della logica le argomentazioni poste a base della relazione del consulente tecnico d'ufficio, il suo convincimento contrario alle conclusioni dello stesso consulente tecnico d'ufficio non e censurabile in Sede di legittimita, risultando, in tal caso, sorretto da motivazione congrua ed esauriente sotto l'aspetto logico e giuridico. (V 2327'71, mass n 353196).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)