Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 16/07/1971 (Rv. 353196 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE ADEGUATA - NECESSITA.*
Il giudice del merito non e vincolato dal parere del consulente tecnico d'ufficio, e puo dissentirnè sempreche del dissenso dia adeguata e giustificata motivazione, esponendo le ragioni che lo inducono a divergere dal parere e dalle conclusioni del consulente, in modo che sia data la possibilita di controllare gli elementi di cui si e avvalso per giungere a diversa soluzionè in particolare, deve valutare adeguatamente gli argomenti sui quali il consulente si e basato e dimostrarne l'erroneita, risolvendosi altrimenti l'omesso ed insufficiente esame di tali argomenti in omissione ed insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia. (Conf 631'71, mass n 350349).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)