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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1470 del 27/01/2015 (Rv. 634191 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Applicabilità alle pensioni erogate dall'INPS o dall'INAIL - Sussistenza - Diritto alla riscossione dell'indennità anche sul secondo titolo per l'integrazione al trattamento minimo - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634191-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ

In tema di trattamenti pensionistici erogati dall'INPS o dall'INAIL ai propri dipendenti, ivi compresi quelli di reversibilità, il divieto di cumulo tra due indennità integrative, sancito dall'art. 2 della legge 27 luglio 1959 n. 324, in caso di godimento, da parte del medesimo beneficiario, di una pluralità di pensioni, pur operante, trova il correttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2010, del riconoscimento del diritto alla riscossione di detta indennità anche sul secondo trattamento pensionistico limitatamente all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 2 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 art. 16 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)