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Sez. L, Sentenza n. 18648 del 30/10/2012 (Rv. 624650 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Titolarità di due pensioni - Art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - Divieto di cumulo delle indennità integrative speciali - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Portata - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 2012-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624650-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ

In materia di trattamenti pensionistici, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali ai sensi dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel caso in cui il beneficiario goda di una pluralità di trattamenti pensionistici (nella specie, a carico dell'INPS, nonché pensione integrativa a carico dell'INAIL), non è venuto meno per effetto della sentenza n. 494 del 1993 della Corte costituzionale che, nel dichiarare l'illegittimità della norma, ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennità anche sul secondo trattamento limitatamente all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, correttivo che ha trovato conferma nella successiva sentenza n. 197 del 2010 del giudice delle leggi.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)