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Sez. L, Sentenza n. 1890 del 09/03/1990 (Rv. 465770 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - CONDIZIONE - INSORGENZA DELLA MALATTIA ENTRO DUE MESI DALLA CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - MANIFESTA DELL'INTENTO DI DEDICARSI AD UN NUOVO LAVORO - NECESSITÀ - PENSIONATI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - ESTENSIONE - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO - PORTATA.*
Stato
decisa il 1990-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465770-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - CONDIZIONE - INSORGENZA DELLA MALATTIA ENTRO DUE MESI DALLA CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - MANIFESTA DELL'INTENTO DI DEDICARSI AD UN NUOVO LAVORO - NECESSITÀ - PENSIONATI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - ESTENSIONE - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO - PORTATA.*

La disciplina del combinato disposto degli artt. 7 e 30 del contratto collettivo corporativo 3 gennaio 1939 (rimasto in vigore ex art. 43 del d.l.lgt. 23 novembre 1944 n. 369), secondo cui il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia se ammalatosi entro due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di servizio, sempreché abbia iniziato un nuovo lavoro o abbia manifestato l'intento di dedicarvisi, non trova deroga con riguardo all'art. 3 della legge 4 agosto 1955 n. 692, dal quale si desume la non spettanza ai pensionati dell'indennità di malattia, con la conseguenza che anche a questi ultimi va riconosciuta la detta indennità nel concorso delle precitate condizioni, per il cui riscontro è da escludere che l'iscrizione nelle liste di collocamento equivalga di per sè stessa alla manifestazione della sussistenza di un serio intento nel senso predetto, ove tale iscrizione si estingua per non avere il lavoratore pensionato confermato mensilmente - come dovuto - la persistenza del proprio stato di disoccupazione.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 11/01/1943 num. 138 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 22, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 1, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)