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Sez. L, Sentenza n. 1311 del 07/02/1998 (Rv. 512387 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di anzianità - Requisito della cancellazione da tutti gli albi professionali - Mancata comunicazione della cancellazione dall'albo degli avvocati cassazionisti - Elemento ostativo del pensionamento d'anzianità - Configurabilità - Insussistenza in concreto del diritto del professionista a conservare la sola iscrizione come cassazionista - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512387-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Poiché la cancellazione da un albo professionale non procede d'ufficio, tranne che nelle ipotesi di cui all'art. 37 del R.D.L. n. 1578 del 1933, e si realizza con un atto che ha la natura giuridica di un accertamento costitutivo, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori giustificatamente non riconosce il diritto al pensionamento di anzianità, che presuppone la cessazione di ogni attività professionale, in difetto della comunicazione della cancellazione dall'albo speciale dei cassazionisti, anche nel caso in cui l'assicurato, che abbia comunicato la cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, non abbia diritto alla conservazione della iscrizione nel solo albo dei cassazionisti per la mancanza del requisito del ventennio di contemporanea iscrizione in tale albo e in quello degli avvocati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)