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Sez. L, Sentenza n. 19909 del 05/10/2004 (Rv. 577528 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno - Incompatibilità con altre prestazioni previdenziali ex art.3, legge n. 407 del 1990 - Portata - Diritto di opzione da parte dell'interessato per il trattamento economico più favorevole - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577528-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Il diritto alla conservazione delle prestazioni pensionistiche di invalidità civile nel caso di contemporanea fruizione di altre prestazioni con essa incompatibili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 407 del 1990, come modificato dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 412 del 1991, presuppone il tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione e l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 3 citato, nelle modalità e nei termini di cui al D.M. n. 335 del 1992. In mancanza, l'erogazione della prestazione più favorevole resta incompatibile con le altre prestazioni indicate dalla norma citata e deve essere sospesa sino alla cessazione di altre erogazioni.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 31/10/1992 num. 553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)