Sez. L, Sentenza n. 7309 del 16/04/2004 (Rv. 572137 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno - Incompatibilità con altre prestazioni previdenziali ex art.3, legge n. 407 del 1990 - Portata - Diritto di opzione da parte dell'interessato per il trattamento economico più favorevole - Sussistenza - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
A norma dell'art. 3, comma primo della legge n. 407 del 1990 (nel testo modificato dall'art.12 della legge n. 412 del 1991), le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno (con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali) sono incompatibile le prestazioni previdenziali nella stessa norma elencate, salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole; essendo l'incompatibilità univocamente riferibile alle prestazioni del Ministero dell'Interno, ne consegue che - sino all'opzione e in mancanza di essa - non possono essere sospesi i trattamenti previdenziali, dovendo invece essere sospeso il trattamento erogato dal Ministero dell'Interno.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)