Sez. 2, Sentenza n. 3291 del 10/04/1996 (Rv. 496882 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE | Molestia o spoglio - Consenso espresso o tacito del possessore - Esclusione dell'"animus turbandi o spoliandi" - Condizioni.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE
Il consenso espresso o tacito del possessore alla molestia o allo spoglio è causa escludente l'elemento soggettivo della molestia ("animus turbandi") o dello spoglio ("animus spoliandi"). Il consenso tacito, come ogni manifestazione tacita di volontà, deve essere desunto da circostanze univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di far valere il diritto o il fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)