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Sez. 2, Sentenza n. 3291 del 10/04/1996 (Rv. 496882 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE | Molestia o spoglio - Consenso espresso o tacito del possessore - Esclusione dell'"animus turbandi o spoliandi" - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496882-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE

Il consenso espresso o tacito del possessore alla molestia o allo spoglio è causa escludente l'elemento soggettivo della molestia ("animus turbandi") o dello spoglio ("animus spoliandi"). Il consenso tacito, come ogni manifestazione tacita di volontà, deve essere desunto da circostanze univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di far valere il diritto o il fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)