Sez. 3, Sentenza n. 16096 del 15/11/2002 (Rv. 558522 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Illecito extracontrattuale - Occupazione abusiva di un fondo - Inerzia nella proposizione dell'azione di risarcimento - Rilevanza ai fini della sussistenza dell'illecito - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di illecito aquiliano, la mancata tempestiva proposizione da parte del soggetto leso dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni non esclude la sussistenza dell'illecito, salvo che l'inerzia, unitamente ad altre circostanze univoche e concludenti, consenta di accertare che l'attività oggettivamente dannosa è stata posta in essere con il consenso del titolare del diritto leso (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per occupazione abusiva di un fondo da parte di un privato, in considerazione della "inerzia processuale" dei proprietari del fondo nel proporre l'azione per l'accertamento dell'inesistenza di un titolo legittimante l'occupazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)