Sez. 2, Sentenza n. 1316 del 27/05/1964 (Rv. 301875 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITA.*
PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITA.*
Anche l'attivita professionale del medico e assoggettabile alla disciplina del rapporto d'impiego privato, quando concorrano i necessari requisiti della collaborazione e della subordinazione. (V 1225/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)