Sez. L, Sentenza n. 2504 del 28/04/1979 (Rv. 398831 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO CONTRATTUALE DI DIRITTO PRIVATO TRA MEDICO PROFESSIONISTA E AMMINISTRAZIONE OSPEDALIERA - COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ATTO FORMALE DI NOMINA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO CONTRATTUALE DI DIRITTO PRIVATO TRA MEDICO PROFESSIONISTA E AMMINISTRAZIONE OSPEDALIERA - COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ATTO FORMALE DI NOMINA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
In Mancanza di un atto formale di nomina, ben puo instaurarsi tra il medico professionista e l'amministrazione ospedaliera un rapporto contrattuale di diritto privato, e cioe un rapporto a prestazioni corrispettive, avente a oggetto le prestazioni professionali con vincolo di subordinazione da una parte, e la corresponsione della retribuzione dall'altra, anche se non determinata all'origine o accordata soltanto sotto vario titolo e Forma, in misura piu o meno adeguata. (V 596/74, mass n 368382; (V 1807/69, mass n 341009; (V 1316/64, mass n 301875).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)