Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 19/04/1989 Ud. (dep. 04/09/1989) Rv. 181983 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - QUANTIFICAZIONE DELLE COLPE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - NECESSITÀ DI SOMMATORIA DI PUNTEGGI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA ANCHE PER RELATIONEM - SUFFICIENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - QUANTIFICAZIONE DELLE COLPE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - NECESSITÀ DI SOMMATORIA DI PUNTEGGI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA ANCHE PER RELATIONEM - SUFFICIENZA.*
In tema di quantificazione del concorso di cause e di colpe, il giudice del merito deve valutare i contributi causali sviluppati dalla condotta di ciascuno degli agenti estrapolandoli nel coacervo degli elementi in linea di fatto accertati in giudizio. Nella impossibilità di quantificare partitamente ogni singolo aspetto delle condotte interferenti, per poi pervenire a una sommatoria, quasi una sequenza di punteggi, al giudice del merito si impone l'Obbligo di esprimere una valutazione (del rapporto concorsuale) congrua e ragionevole, che tenga conto delle condotte coagenti in misura proporzionale all'incidenza sull'evento dedotto in causa. Sotto il profilo motivazionale, assolve tale Obbligo il giudice il quale mostri, sia pure per relationem di avere tenuto presenti gli aspetti rilevanti e conseguenziali delle prefate condotte. (Conf mass n 179226; (Conf mass n 177965; (Conf mass n 149537).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)