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Sez. 2, Sentenza n. 625 del 08/03/1971 (Rv. 350336 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OMESSA INTERRUZIONE - DOGLIANZA - PARTI LEGITTIMATE - PARTI NON PREGIUDICATE - DEDUCIBILITA DELLA NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350336-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - OMESSA INTERRUZIONE - DOGLIANZA - PARTI LEGITTIMATE - PARTI NON PREGIUDICATE - DEDUCIBILITA DELLA NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Poiche le norme sulla interruzione del processo, per morte o perdita della capacita della parte o per morte o impedimento del procuratore, sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi si siano verificati, dell'omessa interruzione e legittimata a dolersi solo la parte che dall'evento puo essere pregiudicata, e gli eredi di essa, ma non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono della irregolare prosecuzione del processo e, quindi, non possono dedurre la detta omissione come motivo di nullita della sentenza, che, ciononostante, sia stata pronunziata. (V 972'69, mass n 339405; 1381'68, mass n 332991; 1331'67, mass n 327903).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)