Sez. 2, Sentenza n. 972 del 26/03/1969 (Rv. 339405 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA INTERRUZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI A DOLERSENE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA INTERRUZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI A DOLERSENE.*
Della mancata interruzione del processo, a seguito del decesso di una parte, sono legittimati a dolersi soltanto coloro che da quella omissione avrebbero potuto risentire danno, ossia i successori della parte defunta. (V.1381-68 massima n.332991 1331-67 massima n.327903 1677-66 massima n.323285 1171-66 massima n.322344).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)