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Sez. 2, Sentenza n. 972 del 26/03/1969 (Rv. 339405 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA INTERRUZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI A DOLERSENE.*
Stato
decisa il 1969-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339405-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA INTERRUZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI A DOLERSENE.*

Della mancata interruzione del processo, a seguito del decesso di una parte, sono legittimati a dolersi soltanto coloro che da quella omissione avrebbero potuto risentire danno, ossia i successori della parte defunta. (V.1381-68 massima n.332991 1331-67 massima n.327903 1677-66 massima n.323285 1171-66 massima n.322344).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)