Sez. U, Sentenza n. 1093 del 04/03/1978 (Rv. 390461 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - IRRILEVANZA - AL PROCURATORE DELLA STESSA - EFFETTI - TERMINE PER IL DEPOSITO DELL'ATTO - DECORRENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - IRRILEVANZA - AL PROCURATORE DELLA STESSA - EFFETTI - TERMINE PER IL DEPOSITO DELL'ATTO - DECORRENZA.*
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere notificato, nei confronti della parte che sia costituita nel giudizio di merito, al procuratore della stessa, a norma dell'art 170 cod proc civ. pertanto, ove il ricorso medesimo risulti notificato sia al procuratore sia alla parte personalmente, la prima notificazione deve ritenersi necessaria e sufficiente al fine della Costituzione del contraddittorio, mentre la seconda deve considerarsi irrituale ed inutile, con la conseguenza che dalla data della prima va fatto decorrere il termine di venti giorni per il deposito dell'atto, a pena d'improcedibilita, nella cancelleria della suprema Corte. (V 3252/77, mass n 386784; (V 2581/73, mass n 366046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)