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Sez. U, Sentenza n. 2581 del 13/10/1973 (Rv. 366046 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - PLURALITA DI PARTI - UNICA COPIA PER IL COMUNE DIFENSORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366046-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - PLURALITA DI PARTI - UNICA COPIA PER IL COMUNE DIFENSORE - SUFFICIENZA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce una fase del procedimento in cui si inserisce e - come atto dell'unico procedimento pendente - deve essere notificato, per le controparti costituite nel giudizio di merito, al rispettivo procuratore, nelle forme dell'art 170 cod proc civ. e, pertanto, ammissibile il ricorso per regolamento notificato, in unica copia, all'unico procuratore costituito delle altre parti. (V 440/70, mass n 345426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)