Sez. 2, Sentenza n. 9036 del 24/05/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160909 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - CRITERI - MOTIVAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - CRITERI - MOTIVAZIONE.*
Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve prendere in considerazione la gravità del reato, la personalità del colpevole e gli altri criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., ed offrire di tale esame, e della connessa prognosi favorevole sul futuro comportamento dello imputato, adeguata ragione con la motivazione della sentenza. (V mass n 145299; (V mass n 148389; (V mass n 154051).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)