Sez. 4, Sentenza n. 5504 del 11/12/1981 Ud. (dep. 02/06/1982) Rv. 154051 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDIZIO PROGNOSTICO - ESTREMI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - GIUDIZIO PROGNOSTICO - ESTREMI.*
Per l'applicazione della sospensione condizionale della pena si deve tener conto non soltanto della condanna, ma anche dei precedenti giudiziari e della condotta di vita antecedenti al reato indicati dall'art. 133 cod. pen. ed espressamente richiamati dall'art. 164 cod. pen.: quindi anche su tali elementi deve essere fondato il giudizio prognostico circa la futura astensione del soggetto da nuovi crimini, richiesto dalla legge. (Conf mass n 149801; (Conf mass n 146156; (Conf mass n 143425; (Conf mass n 142009).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)