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Sez. 1, Sentenza n. 11308 del 10/11/1998 (Rv. 520556 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domande nuove - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520556-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa è disciplinato dalle regole proprie dei giudizi pretorili, con conseguente improponibilità, nel corso del giudizio, di domande nuove, che possono essere esaminate dal giudice solo se, sulle stesse, la P.A. abbia accettato il contraddittorio, a meno che non si tratti di vizi direttamente incidenti sulla esistenza dell'atto amministrativo. Ne consegue la legittimità della decisione con cui il pretore abbia rigettato l'istanza di audizione dell'interessato, avendo accertato che tale vizio non era stato denunciato con l'atto di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)