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Sez. 6, Sentenza n. 7211 del 14/11/1989 Ud. (dep. 24/05/1990) Rv. 184372 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICA QUANTITÀ PER USO PERSONALE - ESIMENTE EX ART. 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - PROVA DELLA DESTINAZIONE ESCLUSIVA ALL'USO PERSONALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184372-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DI MODICA QUANTITÀ PER USO PERSONALE - ESIMENTE EX ART. 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - PROVA DELLA DESTINAZIONE ESCLUSIVA ALL'USO PERSONALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*

Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, né lo stato di tossicodipendenza né la oggettiva modicità del quantitativo di sostanza stupefacente importano automaticamente la applicazione dell'esimente, dovendosi, invece, rigorosamente provare, attraverso le acquisizioni probatorie, anche con riferimento alle deduzioni ed allegazioni difensive, oltre alla dedotta tossicodipendenza, la destinazione ad uso esclusivamente personale per tossicomania dello stupefacente detenuto, con la esclusione, quindi, non soltanto del compimento di effettivi Atti di cessione, ma anche della possibile destinazione dello stupefacente stesso - desumibile da ogni significativa circostanza ricavabile anche in via logico critica dai dati processuali - oltre che al proprio personale consumo, anche allo spaccio. (V mass n 182715; (V mass n 182692; (V mass n 178710; (V mass n 174838; (V mass n 174674; (V mass n 170665; (V mass n 166319).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)