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Sez. 1, Sentenza n. 322 del 21/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172092 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - PROVA - CRITERI DI GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1986-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172092-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - PROVA - CRITERI DI GIUDIZIO.*

Diversi sono i principi che regolano la prova nel procedimento penale ed in quello per l'applicazione delle misure di prevenzione, nel quale procedimento il giudizio di pericolosità sociale, che ne costituisce il presupposto, ben può fondarsi su semplici indizi - e cioè su circostanze e situazioni che legittimino concreti sospetti, purché ancorati ad obiettivi specifici e debitamente accertati elementi di fatto - compatibili pur sempre, entro certi limiti, con una diversa interpretazione ed inidonei, per ciò stesso, a sostenere il diverso giudizio di colpevolezza penale.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)