Sez. 1, Sentenza n. 3196 del 05/12/1989 Cc. (dep. 18/01/1990) Rv. 183083 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI DI GIUDIZIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO PENALE - AUTONOMIA FRA I DUE PROCEDIMENTI - DIFFERENZE SUL PIANO DELLA PROVA - SUSSISTENZA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI DI GIUDIZIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO PENALE - AUTONOMIA FRA I DUE PROCEDIMENTI - DIFFERENZE SUL PIANO DELLA PROVA - SUSSISTENZA.*
Il procedimento penale ed il procedimento di prevenzione hanno presupposti e finalità diversi, il primo avendo ad oggetto fatti illeciti costituenti reati, la cui commissione va compiutamente provata, mentre il secondo ha riguardo alla pericolosità sociale in senso lato per l'applicazione delle misure di prevenzione considerate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (e successive modif.) nei confronti di una persona di vita presumibilmente delittuosa, rispetto alla quale non si raggiunga una prova sicura di reità per un delitto; tale pericolosità, pertanto, non si correla necessariamente ad una affermazione di responsabilità in ordine ad un reato, ma va ricavata dal serio esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni oggettive che giustificano sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre non siano frutto di apodittiche affermazioni ma appaiano fondati su elementi fattuali specifici ed accertati. (V mass n 181092; (V mass n 180424; (V mass n 178118; (V mass n 141590; (Conf mass n 181061; (Conf mass n 176554; (Conf mass n 172092).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)