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Sez. 1, Sentenza n. 610 del 08/04/1965 (Rv. 311144 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IN GENERE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CAPO DELL'UFFICIO COMUNALE.*
Stato
decisa il 1965-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311144-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IN GENERE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CAPO DELL'UFFICIO COMUNALE.*

Il capo dell'ufficio comunale delle imposte di consumo, anche se il servizio e gestito in appalto dal comune, provvede, secondo il sistema dell'esecuzione fiscale vigente, all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle imposte e, come titolare dell'Azione esecutiva diretta alla realizzazione della pretesa tributaria, e legittimato ad emettere l'ingiunzione di pagamento, e a resistere nel procedimento di opposizione. (Conf. 235/63, 1728/60, 1030/60, 3242/59, 2366/57, 801/57).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)