diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017 (Rv. 646199 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE | Intese vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990 - Contratti stipulati in esecuzione dell’intesa vietata - Autorità preposta alla regolazione del mercato - Accertamento dell’illiceità dell’intesa - Rilevanza ai fini del risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646199-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE

In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, che aveva escluso la violazione della normativa c.d. “antitrust” in relazione ad una fideiussione rilasciata secondo le norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI, perché sottoscritta prima che la Banca d’Italia avesse accertato l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)