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Sez. 3, Ordinanza n. 17108 del 20/06/2024 (Rv. 671526-01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE | Intese vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990 - Contratti stipulati in esecuzione dell'intesa vietata - Autorità preposta alla regolazione del mercato - Accertamento dell'illiceità dell'intesa - Rilevanza ai fini della nullità del contratto “a valle” - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671526-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE

In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato, a condizione che l'intesa sia stata posta in essere prima del negozio denunciato come nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità del contratto in ragione del fatto che lo stesso era stato stipulato in epoca precedente alla diffusione del modello ABI e del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza integrante un'intesa anticoncorrenziale).

Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)