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Sez. L, Sentenza n. 18268 del 05/08/2010 (Rv. 615169 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Indennità di qualificazione - Comparto Sanità - Contratto collettivo del triennio 1994 - 1997 - Interpretazione dell'art. 45, terzo comma - Passaggio a superiore profilo professionale - Applicazione dell'incremento maturato in precedente livello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615169-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema d'incremento dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità previsto dall'art. 45, terzo comma, del CCNL del Comparto Sanità relativo al triennio 1994-1997, stipulato il 1° settembre 1995, la disposizione del contratto collettivo si interpreta nel senso che detto incremento, in quanto attribuibile in relazione alla professionalità acquisita in un determinato profilo professionale o livello retributivo, non può essere mantenuto in sede di passaggio ad un superiore profilo, atteso l'esclusivo collegamento con la valorizzazione delle professionalità acquisite nel livello di provenienza.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 45, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)