Sez. L, Sentenza n. 176 del 07/01/2013 (Rv. 624784 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Determinazione - Criteri - Retribuzione contributiva - Onnicomprensività - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Incrementi dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità - Computo - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
La retribuzione contributiva, alla quale, per i dipendenti degli enti locali, si commisura, a norma dell'art. 4 legge 8 marzo 1968 n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della legge medesima, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura; ne consegue che non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, gli incrementi dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45 c.c.n.l. Comparto Sanità 1994 - 1997), in quanto detta indennità non fa parte degli emolumenti specificamente indicati dalla norma e i relativi incrementi non possono considerarsi come componente dello stipendio.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 01/09/1995 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)