Sez. 1, Sentenza n. 6211 del 22/11/1980 (Rv. 409937 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - PLURALITA DI ASSICURAZIONI - OMESSA COMUNICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - PLURALITA DI ASSICURAZIONI - OMESSA COMUNICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione contro i danni, l'omessa comunicazione all'assicuratore dell'esistenza di altre assicurazioni, concorrenti per il medesimo rischio, esula dalla previsione degli artt 1892 e 1893 cod civ, che regolano la diversa ipotesi delle dichiarazioni inesatte o reticenti suscettibili di influire sulla rappresentazione del rischio, e resta soggetta alla specifica disciplina dettata dall'art 1910 cod civ, in forza del quale la perdita del diritto all'indennizzo si verifica solo in caso di dolo dell'assicurato stesso, e, cioe, quando il suo comportamento sia preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno effettivamente subito. Detta perdita, pertanto, non puo conseguire alla mera circostanza che la polizza assicurativa, predisposta dallo assicuratore, contenga una clausola che escluda l'esistenza di altre assicurazioni concorrenti, qualora ricorrano altri elementi che spieghino tale fatto in termini di negligenza dell'assicurato nella lettura del testo del contratto, anziche di raggiro nel senso specificato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893, Cod. Civ. art. 1910
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)