Sez. 1, Sentenza n. 3357 del 05/06/1985 (Rv. 441027 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI PRECISIONE DELLA DECADENZA DELLO ASSICURATO DAL DIRITTO ALL'INDENNIZZO - PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLA STIPULAZIONE DI ALTRO CONTRATTO PER IL MEDESIMO RISCHIO - DUBBI SULLA PORTATA DELLA CLAUSOLA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1370 COD. CIV..*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI PRECISIONE DELLA DECADENZA DELLO ASSICURATO DAL DIRITTO ALL'INDENNIZZO - PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLA STIPULAZIONE DI ALTRO CONTRATTO PER IL MEDESIMO RISCHIO - DUBBI SULLA PORTATA DELLA CLAUSOLA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1370 COD. CIV..*
La clausola di polizza, inserita nelle condizioni generali predisposte dall'assicuratore, che preveda la "decadenza" dello assicurato dal diritto all'indennizzo per il caso in cui ometta di comunicare la stipulazione di altro contratto di Assicurazione per il medesimo rischio, ma non consenta di stabilire se le parti abbiano inteso rifarsi al principio di cui all'art. 1910 secondo comma cod. civ., circa la perdita dell'indennizzo per la sola ipotesi di omissione dolosa, ovvero derogare a tale norma, prescindendo dal dolo, resta soggetta al criterio ermeneutico fissato dall'art. 1370 cod. civ., con conseguente soluzione del dubbio interpretativo in senso sfavorevole all'autore della clausola medesima. (V 6211/80, mass n 409937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1910
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)