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Sez. 1, Sentenza n. 817 del 10/02/1982 (Rv. 418637 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA DI "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE - INDICAZIONI DELLA POLIZZA DI CARICO - CARATTERE VINCOLANTE PER IL TERZO POSSESSORE - NEI CONFRONTI DEL PRIMO PRENDITORE - ESCLUSIONE - POLIZZA DI CARICO NOMINATIVA - RICEVITORI IN ESSA MENZIONATO - FACOLTÀ DI PROVA CIRCA LA DIVERSITÀ NELLA PERSONA DEL VETTORE INDICATO NEL TITOLO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418637-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA DI "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE - INDICAZIONI DELLA POLIZZA DI CARICO - CARATTERE VINCOLANTE PER IL TERZO POSSESSORE - NEI CONFRONTI DEL PRIMO PRENDITORE - ESCLUSIONE - POLIZZA DI CARICO NOMINATIVA - RICEVITORI IN ESSA MENZIONATO - FACOLTÀ DI PROVA CIRCA LA DIVERSITÀ NELLA PERSONA DEL VETTORE INDICATO NEL TITOLO - SUSSISTENZA.*

In tema di trasporto marittimo di cose, ed al fine della identificazione del vettore, le indicazioni contenute nella polizza di carico sono vincolanti nei confronti del terzo possessore del titolo di credito, ma non anche nei confronti del primo prenditore, come deve considerarsi, nella polizza di carico nominativa, il ricevitore in essa menzionato, che ha facoltà di provare, sia pure con le limitazioni di cui all'art. 2725 cod. civ., che il vettore è soggetto diverso da chi appare come tale nel titolo. (V 4436/81; (V 517/76, mass n 379179).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Navig. art. 460, Cod. Navig. art. 464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)