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Sez. 1, Sentenza n. 517 del 17/02/1976 (Rv. 379179 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA 'RICEVUTA PER L'IMBARCÒ E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE - RILEVANZA - NEI CONFRONTI DEL PRENDITORE - FUNZIONE PROBATORIA - PROVA CONTRARIA DEL PRENDITORE - LIMITI - NEI CONFRONTI DEI TERZI SUCCESSIVI POSSESSORI - TITOLO DI CREDITO LETTERALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379179-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA 'RICEVUTA PER L'IMBARCÒ E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE - RILEVANZA - NEI CONFRONTI DEL PRENDITORE - FUNZIONE PROBATORIA - PROVA CONTRARIA DEL PRENDITORE - LIMITI - NEI CONFRONTI DEI TERZI SUCCESSIVI POSSESSORI - TITOLO DI CREDITO LETTERALE - CONSEGUENZE.*

La polizza di carico assume una Rilevanza diversa nei confronti del prenditore, ossia di colui che ha concluso il contratto di trasporto, e nei confronti dei terzi successivi possessori: nei confronti del primo essa ha una funzione probatoria, onde il prenditore ben puo provare che il vettore non e quello risultante dal documento, ostando solo i limiti dell'art 2725 cod civ (prova contraria alle risultanze dello scritto); nei confronti degli altri essa e un titolo di credito letterale, onde, per loro, vettore e solo chi nella polizza figura come tale. (V 517/67, mass n 326459).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Navig. art. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)