diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 11143 del 08/05/2017 (Rv. 644051 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Tribunale superiore delle acque pubbliche adito a seguito di "translatio iudicii" - Regolamento di giurisdizione di ufficio - Termine per la sua proposizione - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644051-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Nel rito disciplinato dagli artt. 151 e segg. del r.d. n. 1775 del 1933 dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche, al quale la causa sia stata rimessa dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di altro giudice, la questione di giurisdizione non può essere ulteriormente di ufficio sottoposta alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, se non viene sollevata dal giudice delegato all'istruzione alla prima udienza tenuta davanti a lui, ferma la competenza del collegio, cui la questione sia stata rimessa dal detto giudice, siccome privo di poteri decisori ma non di poteri di rilievo delle questioni ufficiose, a provvedere sul punto all'esito dell'udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 151, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)