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Sez. U - , Ordinanza n. 11988 del 15/05/2017 (Rv. 644071 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Conflitto negativo di giurisdizione - Rilievo di ufficio da parte del giudice amministrativo - Termine - Udienza fissata per la trattazione del merito - Precedenti udienze per l'esame delle questioni cautelari - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644071-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In tema di giurisdizione, la prima udienza entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione che, fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa, sicché non risultano ostative eventuali camere di consiglio su richieste cautelari, anche laddove sia stato emesso un provvedimento provvisorio per assicurare gli effetti della decisione di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 11 com. 3, Decreto Legge 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 71, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)