Sez. 1, Sentenza n. 978 del 19/04/1966 (Rv. 321954 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE - GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - CONNESSIONE - RICONVENZIONALE - INDEROGABILITA - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'OPPOSIZIONE E SULLA RICONVENZIONALE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE - GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - CONNESSIONE - RICONVENZIONALE - INDEROGABILITA - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'OPPOSIZIONE E SULLA RICONVENZIONALE.*
La Competenza funzionale del giudice della opposizione a decreto ingiuntivo non puo subire deroga per ragioni di connessione per alcuno dei casi agli artt. 34, 35, 36 e 40 cod. proc.civ.. pertanto, proposta si dall'opponente, avanti al conciliatore che ha emesso il decreto ingiuntivo, domanda riconvenzionale per somma che eccede la sua Competenza e rientra in quella del pretore, deve il conciliatore decidere sul la opposizione a decreto ingiuntivo e rimettere al pretore la decisione sulla domanda riconvenzionale. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)