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Sez. 4, Sentenza n. 2290 del 29/01/1998 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 210581 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Formazione del "giudicato parziale interno" - Rilevabilità delle cause sopravvenute di estinzione del reato - Esclusione - Eccezione: morte del reo.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210581-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE

Quando si sia formato un c.d. "giudicato parziale interno" sul riconoscimento della responsabilità dell'imputato (nella specie a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione), non possono applicarsi le cause di estinzione del reato sopravvenute nel prosieguo del giudizio (nella specie: prescrizione), ad eccezione della morte del reo che ha natura processuale incidente sul rapporto processuale per il venire meno di uno dei soggetti necessari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)