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Sez. 1, Sentenza n. 11041 del 05/10/1995 Ud. (dep. 08/11/1995) Rv. 202860 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Parziale | "Parti" della sentenza - Nozione.
Stato
decisa il 1995-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202860-01

Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Parziale

L'art. 624 del nuovo codice di procedura penale - che ha letteralmente recepito l'art. 545 del codice abrogato - con l'espressione "parti della sentenza", che diventano irrevocabili a seguito del giudizio della Corte di Cassazione di parziale annullamento con rinvio, ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame, acquistando, anche in relazione a questi ultimi, la decisione adottata - benché non ancora eseguibile - autorità di cosa giudicata. Ne consegue che, se il rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione riguarda soltanto il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e la determinazione della pena, l'applicabilità di una causa estintiva del reato rimane preclusa per essere divenuta irrevocabile la parte della sentenza concernente la responsabilità dell'imputato e dovendo il giudizio del rinvio statuire soltanto in ordine al giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. e alla determinazione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)